Le disposizioni che precedono non sono di ostacolo all'applicazione:

  • a)di maggiori facilitazioni che alcune Parti contraenti accordano o accorderebbero sia con disposizioni unilaterali, che in base ad accordi bilaterali o multilaterali;
  • b)dei regolamenti nazionali o convenzionali non doganali concernenti l'organizzazione dell'esposizione;
  • c)dei divieti e delle restrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e basati su considerazioni di moralita' e di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanita' pubbliche o su considerazioni di ordine veterinario o fitopatologico, o riferentisi alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica e diritti di autore e di riproduzione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art10 · fonte del testo