[1]ALLEGATO

[2]ALLA CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI, FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972 REGIME DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI ARTICOLI DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI

[3]Articolo 1 Definizioni

[4]Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:

  • a)"Diritti all'importazione", i diritti di dogana e tutti gli altri diritti e tasse riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, nonche' tutti i diritti di accisa e tasse interne di cui sono passibili le merci importate, ad esclusione tuttavia dei canoni e delle imposte che sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi e che non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse di carattere fiscale all'importazione.
  • b)"Ammissione temporanea" l'importazione temporanea in esenzione da diritti all'importazione, senza divieti ne' restrizioni di importazione, a condizione di riesportazione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art1 · fonte del testo