ARTICOLO IX Procedimento giudiziario contro un membro di equipaggio 1. Le Autorita' di una delle Parti contraenti non intenteranno alcun procedimento giudiziario per reati commessi a bordo di una nave che si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, a meno che tali reati:

  • a)abbiano pregiudicato l'ordine pubblico o la sicurezza del porto o le leggi territoriali relative alla salute pubblica, alla sicurezza della vita umana in mare, alla tutela dell'ambiente marino, alle dogane e ad altre misure di controllo;
  • b)siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o aventi la nazionalita' della Parte contraente in cui si trova la nave;
  • c)siano passibili di una pena restrittiva della liberta' di un minimo di cinque anni secondo le legislazioni dell'una e dell'altra Parte contraente;
  • d)vertano sul traffico di armi e/o di stupefacenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle Autorita' competenti per quanto concerne l'attuazione della legislazione e della regolamentazione relativa all'ammissione degli stranieri, alla dogana, alla salute pubblica nonche' le altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla salvaguardia delle vite umane, alla prevenzione dell'inquinamento e alla sicurezza delle merci.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artix · fonte del testo