ARTICOLO X Incidenti in mare Se una nave di una delle Parti contraenti fa naufragio, si incaglia o subisce un'avaria o ogni altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il suo carico godranno nel territorio di questo Stato degli stessi diritti e vantaggi concessi alle navi ed ai carichi nazionali. Il Comandante, l'equipaggio ed i passeggeri nonche' la nave ed il suo carico riceveranno tutto l'aiuto e l'assistenza necessaria, allo stesso titolo e secondo le stesse modalita' di cui beneficiano le navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati di una nave che ha subito un incidente o ogni altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale ne' ad altri diritti e tasse d'importazione, se non sono destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio di una delle Parti contraenti. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artx · fonte del testo