• 1)Qualora un membro d'equipaggio della nave di una delle Parti Contraenti commettesse a bordo di tale nave un'infrazione mentre la nave si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, le Autorita' di quest'ultima non intenteranno azione legale senza aver prima avuto l'accordo dell'Autorita' consolare o diplomatica del paese del quale la nave batte bandiera.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non saranno applicabili alle infrazioni commesse a bordo della nave di una delle Parti Contraenti qualora: l'infrazione sia tale da compromettere la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico nel territorio dell'altra Parte; l'infrazione sia stata commessa contro persona che non sia membro dell'equipaggio della nave; le conseguenze dell'infrazione si ripercuotano sul territorio dello Stato dove la nave si trova; l'infrazione e' relativa al traffico di stupefacenti e/o di armi.
  • 3)Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali per tutto quanto riguarda l'applicazione della legislazione su controlli e inchieste.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art16 · fonte del testo