• 1)Le Autorita' amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non potranno conoscere delle cause civili derivanti da controversie, sorte a bordo di una nave appartenente all'altra Parte contraente, tra il Comandante e un qualunque membro dell'equipaggio o tra membri dell'equipaggio, se non vi sia la richiesta o il consenso del Comandante o del rappresentante diplomatico o consolare del Paese di cui la nave batte bandiera.
  • 2)Le Autorita' amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non interverranno in caso di infrazioni commesse a bordo di una nave dell'altra Parte contraente che si trovi nelle acque territoriali della prima Parte, tranne che nei seguenti casi:
  • a)Se la richiesta d'intervento e fatta dal rappresentante diplomatico o consolare o con il consenso di quest'ultimo;
  • b)Se l'infrazione sia tale da compromettere la tranquillita' e l'ordine pubblico a terra o nei porti o da pregiudicare la pubblica sicurezza, la sicurezza della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino;
  • c)Se sono coinvolte persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato nel quale si trovi la nave;
  • d)Se l'infrazione e relativa al traffico illecito di armi ed al traffico di stupefacenti.
  • 3)Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' competenti riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo riguardanti la sicurezza delle navi e dei porti, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle merci e l'ammissione degli stranieri.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art15 · fonte del testo