[1]Articolo III

[2]1. Il Governo dell'Islanda gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi ininterrottamente, alle condizioni piu' economiche compatibili con l'efficienza dei Servizi e, ove possibile, in conformita' agli Standards, Pratiche raccomandate, Procedure e Specifiche attuate dall'organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato I al presente Accordo, il sistema di rilevamento metereologico, di redazione e diffusione delle comunicazioni di rilevamento meteorologico deve essere conforme alle Procedure e Specifiche prescritte dall'organizzazione meteorologica mondiale. 3. Il Governo dell'Islanda notifica immediatamente al Segretario generale tutti i casi di urgenza che necessitino di una modifica o una riduzione temporanea dei servizi; il suddetto Governo ed il Segretario generale si consultano in tal caso riguardo alle misure da adottare allo scopo di limitare gli inconvenienti di tale modifica o riduzione.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artiii · fonte del testo