[1]Articolo II

[2]Il Governo dell'Islanda costituisce, gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi e, in considerazione dei vantaggi speciali che gliene derivano, prende a proprio carico il cinque per cento delle spese reali approvate in favore di questi Servizi.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artii · fonte del testo