[1]Articolo XV

[2]Il Governo dell'Islanda non puo' concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio. Articolo XVI Il Governo dell'Islanda coopera altresi', nella maniera piu' completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunita' cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunita' delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III (2) alla suddetta Convenzione.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxv · fonte del testo