' E RICERCA Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica tra istituzioni accademiche di i ricerca e organizzazioni scientifiche pubbliche e private, dei due Paesi attraverso:

  • a)scambio di informazioni e di dati scientifici;
  • b)scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori, e di altro personale scientifico;
  • c)organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
  • d)ricerche congiunte su terni di comune interesse;
  • e)corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico.

Testo vigente dal 10 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;299~accordo-art6 · fonte del testo