Nell'interesse della navigazione mercantile verra' accordato al Capitano di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte Contraente o ad un membro dell'equipaggio designato dal Capitano stesso, il permesso sia di contattare l'Ufficio Consolare del paese del quale la nave batte bandiera, sia di contattare il rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave.

Testo vigente dal 18 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;1008~art10 · fonte del testo