I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera a), dell'accordo, hanno la facolta' di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria. La costituzione di cui al comma precedente e' operata con le modalita' previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' posto a carico dello Stato, che vi fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 325/1994

    Parametro
    20 luglio 1994

    Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt.…

    Art. 25 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi · Art. 3 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~art3 · fonte del testo