[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso

[3]La Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese desiderose di dare assetto completo e definitivo alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo I.

[5]Il presente Accordo definisce:

  • a)le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi italiani lesi da provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, liquidazione obbligatoria o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi; le rivendicazioni italiane nei confronti della Repubblica popolare ungherese o di persone fisiche o giuridiche ungheresi, che sorgano da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948; le rivendicazioni italiane nei confronti delle compagnie di assicurazione ungheresi in liquidazione obbligatoria sorgenti da contratti di riassicurazione conclusi anteriormente all'Accordo sui Pagamenti in data 16 dicembre 1948;
  • b)le rivendicazioni ungheresi nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, sorgenti da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;287~accordo-arti · fonte del testo