Le Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalita' doganali e sanitarie e delle altre formalita' vigenti nei porti stessi.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art5 · fonte del testo