I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte contraente o convalidati ed ancora validi saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i certificati di competenza e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un Paese terzo.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art4 · fonte del testo