I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art12 · fonte del testo