[1]Articolo X

[2]I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artx · fonte del testo