di licenze e di certificati

  • 1)I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' e le licenze rilasciate oppure convalidate da ognuna delle due Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
  • 2)Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza o le licenze concesse o convalidate ai propri connazionali dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art11 · fonte del testo