1. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~art38 · fonte del testo