1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art48 · fonte del testo