1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento suoi compiti da un Comitato di cooperazione. 2. Esso puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art51 · fonte del testo