[1]e testimoni

[2]1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relativamente ad un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, qualora possibile, a testimoniare davanti alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente in qualita' di esperti o testimoni circa fatti da essi accertati nel corso delle loro mansioni ufficiali e a produrne le prove. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario e' chiamato a deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti in cui i propri funzionari possono testimoniare.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art15 · fonte del testo