virtu' del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potra' essere attuata nelle seguenti forme:

  • a)scambio di docenti e di personale tecnico - scientifico;
  • b)scambio di documentazione ed informazioni tecnologico - scientifche;
  • c)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre marifestazioni a carattere scientifico e tecnologico; d) realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione nel settore tecnologico-scientifico presso istituzioni italiane;
  • e)borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico amministrativo, universitario e post-universitario;
  • f)realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
  • g)assistenza alla messa in opera di centri, laboratori e gruppi di ricerca;
  • h)ogni altra forma di cooperazione si verra' concordata in seguito dalle Parti.

Testo vigente dal 27 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;149~accordo-art4 · fonte del testo