Ai fini del presente Accordo:

  • a)per "nave dello Stato contraente" si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto dello Stato stesso;
  • b)per "membro dell'equipaggio della nave" si intende qualsiasi persona, compreso il Comandante, che esplichi effettivamente una qualsiasi attivita' a bordo della nave durante la navigazione, connessa al funzionamento della nave stessa e ai servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art2 · fonte del testo