Ai fini del presente Accordo:

  • a)per "Autorita' Marittima competente" si intende il Ministro in carica della Marina Mercantile ed i funzionari ai quali sono delegate tutte o in parte le competenze del Ministro;
  • b)per "Nave di una parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile immatricolata nel territorio della parte stessa, battente la sua bandiera. Non sono comprese:
  • 1)le navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;
  • 2)le navi di ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
  • 3)i pescherecci;
  • 4)le navi facenti cabotaggio fra i porti di ciascuna delle Parti Contraenti e quelle riservate alla navigazione interna;
  • 5)le navi assegnate allo svolgimento dei servizi marittimi di porti, rade e spiagge, compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza in mare;
  • c)per "armamento nazionale" si intende ogni societa' di navigazione marittima riconosciuta come tale dall'Autorita' competente di ciascuna Parte Contraente;
  • d)per "Membro dell'equipaggio" si intende ogni persona addetta ai servizi della nave, iscritta nel ruolo dell'equipaggio e in possesso di un documento conferentegli qualita' di marittimo.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art2 · fonte del testo