[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria, nel desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile tra i loro due Paesi e di dare il proprio contributo allo sviluppo della navigazione internazionale, applicando il principio della liberta' della navigazione marittima mercantile, hanno deciso di stipulare il presente Accordo.

[3]Articolo 1

[4]La collaborazione tra i due Paesi nel settore della navigazione marittima mercantile si basera' sui principi della parita' dei diritti, del reciproco vantaggio e della mutua assistenza.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art1 · fonte del testo