Il trattamento che i due Stati contraenti reciprocamente si concedono con il presente Accordo no si estende:

  • a)all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altro Stato ed alla navigazione interna;
  • b)all'esercizio della pesca;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)ai privilegi concessi alle societa' sportive;
  • e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti;
  • g)ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parte di porti, destinati esclusivamente e prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone e parti di porti si renda necessaria, per determinati periodi o circostanze, l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art16 · fonte del testo