Sulla base di intese tra gli organi competenti degli Stati contraenti, delegazioni degli stessi possono riunirsi per esaminare tutte le questioni di reciproco interesse connesse al presente Accordo e concordare le possibili soluzioni.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art17 · fonte del testo