Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si estendono:

  • a)alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;
  • b)ai privilegi concessi alle societa' per lo sport nautico;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)al cabotaggio e alla navigazione interna;
  • e)all'esercizio della pesca;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art30 · fonte del testo