[1]- Ricerca in materia di scienze dello sport

[2]Gli Stati parte incoraggiano:

[3](a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice; (b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art27 · fonte del testo