[1]- Conferenza delle Parti

[2]1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti e' l'organo sovrano della presente Convenzione.

[3]2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Puo' riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno,un terzo degli Stati parte.

[4]3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.

[5]4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art28 · fonte del testo