- Le opere letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e le altre opere di natura analoga, protette dalla legislazione di una delle Parti contraenti, usufruiranno nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte della protezione da questa ultima concessa alle opere in questione sul proprio territorio, senza pregiudizio di quanto previsto dagli accordi o convenzioni internazionali cui sono soggette entrambe le Parti.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art9 · fonte del testo