- Le Parti contraenti stabiliranno, mediante accordi specifici, le modalita attraverso le quali le Biblioteche, i Musei, i Centri di formazione ed altre Istituzioni pubbliche o private potranno scambiare opere d'arte originali o riproduzioni, fotografie, diapositive, films, microfilms, documenti, mobilio, costumi, oggetti folkloristici e qualsiasi altro elemento relativo al patrimonio storico, artistico od archeologico dell'uno o dell'altro Paese.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art10 · fonte del testo