Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprieta' intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;149~accordo-art8 · fonte del testo