- Le Parti favoriranno ed agevoleranno, nei limiti delle proprie possibilita', l'elaborazione e la messa in atto di programmi e progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse. Tale collaborazione comprendera' attivita' quali: - invio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; - organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e culturali; - invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze; - concessione di borse di studio a candidati debitamente selezionati e designati per partecipare a corsi di perfezionamento e specializzazione nei diversi settori dell'area culturale; - interscambio di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica; - invio ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, direttori di gruppi culturali e specialisti per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art4 · fonte del testo