Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici diretti o la stipula di Intese specifiche tra Ministeri ed enti, accademie scientifiche, centri ed istituti di ricerca, Universita', associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche dei due Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;222~accordo-art3 · fonte del testo