Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R & S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni di R & S scientifico ed industriale, imprese, societa', ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R & S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art3 · fonte del testo