Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche. Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, Iassistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attivita' di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;149~accordo-art3 · fonte del testo