IN MATERIA FISCALE Per i reati in materia di tasse e imposte, in materia doganale e di cambio, l'estradizione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo precedente, non potra' essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non preveda il medesimo tipo di imposte o di tasse o non contenga il medesimo tipo di disciplina per tali materie che la legislazione della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art3 · fonte del testo