DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza potra' essere negata:

  • a)se si riferisce a reati che la Parte richiesta considera politici;
  • b)se si riferisce a reati previsti dalal legge militare e non dal diritto comune;
  • c)se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranita', alla propria sicurezza, all'ordine pubblico, o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. La parte richiesta deve prontamente comunicare alla Parte richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art4 · fonte del testo