DEI CITTADINI Ciascuna Parte ha facolta' di rifiutare l'estradizione del proprio cittadino. Si terra' conto dello stato di cittadinanza della persona richiesta al momento della decisione sulla domanda di estradizione. In caso di rifiuto di estradizione la Parte richiesta ha l'obbligo, su domanda della Parte richiedente, di sottoporre il caso alle proprie autorita' competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovra' fornire la documentazione processuale e ogni altra utile informazione in suo possesso. La Parte richiesta comunichera' senza indugio l'esito del procedimento.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art4 · fonte del testo