Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
- Aggiornato al
- 26 giugno 2012
- Articoli
- 88
- Versioni storiche
- 69
Parte I — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75
Parte II — Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
Titolo I — Organizzazione degli interventiartt. 2-4
Titolo II — Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubblicheartt. 5-17
Capo I — Interventi regionali
- Art. 5Definizione degli interventi
- Art. 6Attuazione degli interventi
- Art. 7Compiti regionali
- Art. 8Articolazione degli interventi
- Art. 9Contributi e finanziamenti per la ricostruzione
- Art. 10Contributi e finanziamenti per la riparazione
- Art. 11Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario
- Art. 12Comproprietà degli immobili
- Art. 13Alienazione degli immobili
- Art. 14Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione
- Art. 15Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione
- Art. 16Esecuzione degli interventi
Capo II — Interventi statali
Titolo III — Attività produttiveartt. 18-26
Capo I — Agricoltura
Capo II — Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione
- Art. 21Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industrialiabrogato
- Art. 22Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo
- Art. 23Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze
- Art. 24Provvidenze per la cooperazione
- Art. 25Impiego di lavoratori in cassa integrazione
- Art. 26Prestazione di garanzie
Titolo IV — Norme particolari per le zone disastrateartt. 27-34
- Art. 27Direttive generali
- Art. 28Ricostruzione dei comuni disastrati
- Art. 29Attivazione dei piani di recupero
- Art. 30Acquisizione di aree
- Art. 31Sistemazione idrogeologica
- Art. 32Aree da destinare agli impianti industrialiabrogato
- Art. 33Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato
- Art. 34Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato
Titolo V — Progetti regionali di sviluppoartt. 35-38
Titolo VI — Disposizioni in materia di pubblica istruzione e di beni culturaliartt. 39-53
Capo I — Università degli studi della basilicata
Capo II — Facoltà di ingegneria nell'università di salerno
Capo III — Disposizioni varie
Capo IV — Beni culturali
Titolo VII — Norme finaliartt. 54-79
Capo I — Semplificazione delle procedure
Capo II — Disposizioni organizzative
- Art. 60Comuni e comunità montane
- Art. 61Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate
- Art. 62Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
- Art. 63Segreteria del CIPE
- Art. 64Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL
- Art. 65Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico
- Art. 66Pubblicità turistica all'estero
- Art. 67Potenziamento dell'Istituto geografico militare
- Art. 68Prestazione del servizio militare in comuni terremotatiabrogato
- Art. 69Relazione al Parlamento
- Art. 70Proroga delle aspettative
- Art. 71Costruzioni nelle zone sismiche
Capo IV — Agevolazioni fiscali
Capo V — Disposizioni finanziarie
Titolo VIII — Intervento statale per l'edilizia a napoliartt. 80-85
- Art. 80Procedure
- Art. 81Modalità dell'intervento
- Art. 82Edilizia in aree esterne al territorio comunale
- Art. 83Compiti del CIPE
- Art. 83-bis(Alloggi disponibili) Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima. Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari. Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta. Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge. Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392
- Art. 84Attribuzioni degli organi straordinari
- Art. 84-bis(Programma degli interventi) Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi". Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo"
- Art. 84-terInsediamenti abitativi, commerciali e industriali
- Art. 85Norma finanziaria
