Art. 67 — Potenziamento dell'Istituto geografico militare

Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso. Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unita', il Ministro della difesa e' autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi gia' banditi ovvero indicendo apposito concorso. Al fine della piu' sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sara' espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sara' accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art67 · fonte del testo