Art. 77 — Imposta sul valore aggiunto
Articolo abrogato dal d.l. 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1983, n. 748.
Abrogato dal 7 novembre 1983
Articolo abrogato dal d.l. 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1983, n. 748.
Abrogato dal 7 novembre 1983
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2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1981 al 7 novembre 1983. 184 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I soggetti che nell'anno 1981 realizzano un volume di affari, determinato a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, superiore a dodici milioni di lire e che nello stesso anno effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi non considerate tali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104, devono comunicare all'ufficio IVA competente, entro il 31 gennaio 1982, l'ammontare complessivo delle operazioni stesse registrate nell'anno 1981 ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' relative alla comunicazione di cui al precedente comma. L'omessa o inesatta comunicazione di cui al primo comma e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 NOVEMBRE 1983, N. 623, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1983, N. 748.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art77 · fonte del testo
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