[1]Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico. Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'.

[2]CAPO III.

[3]DISPOSIZIONI VARIE.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art63 · fonte del testo