Nessun esonero e' concesso in virtu' dell'articolo 4 o dell'articolo 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art6 · fonte del testo