I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. Gli Stati membri prendono, nell'ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinche' le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate ai piu' presto possibile.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art5 · fonte del testo