1. Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi sono esenti da ogni imposta diretta. 2. Quando il Centro effettua acquisti per importi considerevoli o ricorre a prestazioni di servizi di valore analogo, che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali e il cui prezzo comprenda diritti o tasse, lo Stato membro che li ha riscossi adotta le disposizioni appropriate ai fini dell'abbuono o rimborso dei diritti e tasse identificabili. 3. Nessuna esenzione e concessa per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art4 · fonte del testo