I beni acquistati conformemente al disposto dell'articolo 4 o importati a norma dell'articolo 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art7 · fonte del testo