ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di favorire iniziative attinenti alla esecuzione di programmi nazionali che impieghino razionalmente le rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, includendo anche facilitazioni per lo scambio di tecnologie non contaminanti e di tecnologie specifiche per la protezione dell'ambiente stesso.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artvii · fonte del testo